Regolamenti

Regolamento gestione attività negoziale

Pubblichiamo il Regolamento gestione attività negoziale per l’affidamento di servizi, lavori e forniture sotto soglia comunitaria approvato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 19 Dicembre 2023.
regolamento

ATTENZIONE: precisazioni sulle modalità di pagamento

Si ricorda a tutti gli iscritti che i versamenti alle pubbliche amministrazioni possono essere effettuati esclusivamente con il sistema PAGOPA, nessun altro tipo di pagamento è consentito. Pertanto non saranno più accettati versamenti effettuati tramite contanti, bonifici, carte di credito, ecc.
IL TESORIERE
Ing. Alberto Seguri

Regolamento per il pagamento della quota annuale di iscrizione

REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE
(adottato nella seduta di Consiglio del 5 Dicembre 2018)

PREMESSA
Il pagamento della quota associativa annuale, di seguito indicata con il termine «quota», nella misura stabilita dal Consiglio dell’Ordine, costituisce obbligo per l’iscritto all’Albo, ai sensi di:

art. 5.2 della L. 1395/1923;
art. 37 del R.D. 2537/1925, punto 4);
art. 7 del D.Lgs.Lt. 382/1944;
art. 20 del Codice Deontologico dell’Ingegnere attualmente vigente.

ARTICOLO 1
La quota, stabilita annualmente dal Consiglio dell’Ordine, decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e non è frazionabile.
Dovrà essere versata entro il 28 febbraio di ciascun anno, rispettando le modalità stabilite dal Consiglio comunicate tramite i canali istituzionali.
ARTICOLO 2
Qualora l’iscritto intenda cancellarsi dall’Ordine, dovrà presentare apposita istanza in bollo entro il termine tassativo del 10 gennaio. Dopo tale data sarà richiesto il pagamento della quota. La cancellazione avrà decorrenza dalla data di delibera del Consiglio dell’Ordine. Per poter essere cancellati, è necessario essere in regola con i pagamenti; il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce tacita richiesta di cancellazione.
Le richieste di trasferimento ad altro Ordine pervenute dopo il 10 Gennaio non danno titolo all’esonero dal pagamento; il previsto nulla-osta sarà rilasciato solo ad avvenuto pagamento.
La sospensione dal pagamento della quota per un determinato periodo (ad esempio nel caso di trasferimenti all’estero o di temporaneo non svolgimento della libera professione) non è accettabile in quanto non contemplata dalla normativa.
ARTICOLO 3
E’ obbligo di ciascun iscritto dare formale comunicazione scritta alla Segreteria dell’Ordine delle variazioni della propria anagrafica e dei propri recapiti.
L’Ordine non è responsabile della mancata notifica, dovuta a qualsiasi causa, della richiesta di pagamento della quota da parte dell’iscritto, il quale è obbligato ad attingere le informazioni necessarie per eseguire il versamento attraverso la Segreteria ovvero mediante il sito web dell’Ordine medesimo.
ARTICOLO 4
Trascorso il termine previsto del 28 Febbraio, verranno inviati ai morosi fino ad un massimo di tre solleciti a scadenze prestabilite (31 marzo, 30 giugno, 31 ottobre). Coloro che alla data del 31 dicembre risultassero ancora inadempienti, saranno automaticamente deferiti al Consiglio di Disciplina per l’apertura del procedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare per morosità comporta la sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione, la comunicazione del provvedimento a tutti gli iscritti, Ordini, Enti ed amministrazioni e sarà revocato solo all’avvenuto pagamento della quota dovuta oltre alla maggiorazione di euro 50,00 per rimborso spese.
ARTICOLO 5
Trascorsi 60 giorni dalla scadenza per il pagamento, a coloro che non fossero in regola con il pagamento delle quota associative e fino al saldo delle stesse, saranno sospesi tutti i servizi erogati dall’Ordine, in particolare:
formazione (partecipazione a seminari e corsi organizzati dall’Ordine, caricamento CFP e rilascio attestati);
consulenza e rilascio parere congruità parcelle;
invio corrispondenza e mail informative;
sospensione dagli elenchi gestiti dall’Ordine (elenco collaudatori, 818, CTU, ecc.);
iscrizione Reginde, INI-PEC, UNI;
partecipazione a Commissioni interne o quale delegato dell’Ordine;
abbonamento riviste in convenzione
rilascio certificati di iscrizione, timbri e tesserini;
rilascio ad Enti di attestazioni relative allo status dell’iscritto;
rilascio PEC e firma digitale in convenzione;
ed ogni altro servizio non ricompreso nell’elenco.
ARTICOLO 6
Il presente Regolamento, inviato a tutti gli iscritti e pubblicato sul sito dell’Ordine, entrerà in vigore il 1° Gennaio 2019 e sarà valido sino a successive modifiche.

Promemoria cancellazioni e/o trasferimenti

Si ricorda a tutti gli iscritti che le richieste di trasferimento ad altro Ordine e le domande di cancellazione dall’Albo, da redigere su apposito modulo disponibile sul sito, dovranno pervenire alla Segreteria dell’Ordine entro il 10 di Gennaio di ogni anno per poter essere esentati dal pagamento della quota associativa.
Dopo tale scadenza la quota per l’anno in corso dovrà essere versata.
Si precisa che per essere cancellati dall’Ordine è necessario compilare specifica domanda; il mancato pagamento della quota associativa non implica l’automatica cancellazione.
Si ricorda inoltre che per mantenere l’iscrizione all’Ordine professionale è necessario il requisito della residenza o del domicilio professionale; in mancanza di questi, occorre richiedere il trasferimento all’Ordine della provincia competente.

 

Protocollo d’intesa RUC

In data 14 Aprile 2011 è stato stipulato un protocollo d’intesa tra Consiglio Notarile, Collegio dei Geometri e Geometri Laureati, Ordine Ingegneri e Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Mantova in merito alla “Relazione integrata di regolarità urbanistica e catastale – R.U.C.”.
Sono in corso di valutazione il dettaglio delle prestazioni da svolgere ed i relativi onorari e, solo successivamente, verrà chiesta agli iscritti la disponibilità a venire inseriti nel relativo elenco.
scarica il testo integrale protocollo intesa RUC

Pagamento della quota

Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 6 Aprile 2011, ha deliberato di escludere dalla segnalazione di nominativi a Enti e/o privati i colleghi che non siano in regola con il versamento delle quote associative. Pertanto la delibera “Il collega che, trenta giorni naturali e consecutivi dopo la scadenza del versamento della quota associativa dell’anno in corso e/o precedenti, non abbia provveduto al pagamento della stessa, non potrà essere segnalato nelle terne di collaudatori richieste all’Ordine. L’iscritto verrà reinserito nell’elenco entro 30 giorni dalla dimostrazione alla Segreteria dell’avvenuto pagamento” viene estesa per analogia a tutte le segnalazioni che vengano richieste all’Ordine.

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