F.C. Normativa

ISCRIZIONE CORSI ONLINE

Il nuovo sistema di prenotazione Corsi e Seminari online è disponibile:

NUOVO TU 2026 Formazione

Il CNI, con circolare n. 361, informa che è stato approvato il nuovo Testo Unico 2026 delle Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale.
Rispetto al TU 2025 sono state apportate alcune modifiche riguardanti la FAD e la Formazione Aziendale. Il nuovo Testo Unico 2026.0 entrerà in vigore il 1° Gennaio 2026 e sostituirà ogni precedente versione.
circolare CNI
Nuovo TU 2026

 

Dal CNI – Formazione – Parere Ministero Giustizia

Il Consiglio Nazionale Ingegneri, con circolare n. 248, trasmette il parere del Ministero della Giustizia in materia di formazione ed in particolare circa l’autorizzazione di “altri soggetti” allo svolgimento di attività di formazione frontale o a distanza.
circolare

Dal CNI – Nuovo TU 2024 Formazione

Il Consiglio Nazionale informa che è stato approvato il nuovo Testo Unico delle Linee di Indirizzo per l’applicazione del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale, che entrerà in vigore il 1° luglio 2024.
circolare

Dal CNI – Autocertificazione 2022

Il CNI, con circolare n. 982, ha trasmesso le istruzioni per la compilazione dell’autocertificazione relativa all’attività professionale svolta nell’anno 2022.
circolare

Riepilogo normativo elenchi D.Lgs. 139/2006

RIEPILOGO NORMATIVO RIGUARDANTE I REQUISITI RICHIESTI AI PROFESSIONISTI PER IL MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI MINISTERIALI PER LE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE INCENDI EX D.LGS. 139/2006

Il Decreto del Ministero dell’Interno 7 Giugno 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 Giugno 2016) che modifica il D.M. 5 Agosto 2011, stabilisce per i professionisti, al fine di mantenere l’iscrizione negli elenchi ministeriali, l’obbligo di effettuare ogni cinque anni corsi e seminari di aggiornamento della durata complessiva di almeno 40 ore in materia di prevenzione incendi. Più precisamente:

  • i seminari devono essere monotematici, a carattere informativo e possono essere seguiti fino a totalizzare non più del 30% del monte ore complessivo previsto nei cinque anni, quindi per non più di 12 ore;
  • i corsi possono affrontare più argomenti, devono concludersi con il superamento di un test finale ed essere seguiti fino a totalizzare almeno 28 ore.

Il termine dei cinque anni decorre:

  1. dalla data di iscrizione negli elenchi;
  2. dalla data di riattivazione dell’iscrizione stessa in caso di sospensione per l’inadempienza nell’aggiornamento obbligatorio;
  3. dalla data di entrata in vigore del Decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi. Pertanto gli iscritti agli elenchi che hanno effettuato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio per il secondo “quinquennio di riferimento” entro la scadenza del 26 Agosto 2021, da tale data dovranno far decorrere il nuovo quinquennio di aggiornamento necessario a conservare il ruolo di professionista antincendio.

Invece gli iscritti che non hanno completato l’aggiornamento obbligatorio entro tale scadenza, poi prorogata al 29 Giugno 2022, e sono stati quindi temporaneamente sospesi dagli elenchi con l’interdizione all’esercizio delle prestazioni riservate ai professionisti antincendio, dovranno frequentare i corsi e i seminari sino ad avvenuto adempimento per poter riattivare l’iscrizione.

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