Statuto

L’Ordine degli Ingegneri
L’Ordine degli ingegneri e l’Ordine degli architetti furono costituiti con la legge 24 giugno 1923 n. 1395 “Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti” e successive disposizioni.
L’Ordine degli ingegneri è un Ente di diritto pubblico, cioè istituito con legge dello Stato e posto sotto l’alta vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia, al quale, chi, in possesso di laurea, deve obbligatoriamente appartenere per poter esercitare la libera professione.
Ad esso è affidato, oltre alle cure relative alla conservazione dell’Albo Professionale, con relative iscrizioni, cancellazioni ed aggiornamenti, anche la rappresentanza generale della categoria professionale, il miglioramento e perfezionamento professionale degli iscritti, il potere di esprimere pareri in tutte le materie che comunque interessano l’esercizio della professione, l’elaborazione e l’applicazione del codice deontologico, la formazione delle tariffe ed ogni altra funzione che contemperi gli interessi dello Stato e del cittadino con i doveri ed i diritti dei professionisti. Gli iscritti agli Ordini sono tenuti ad osservare i comportamenti che sono richiesti ai fini istituzionali dell’Ordine stesso e ad astenersi da quei comportamenti che sono in contraddizione e in conflitto con essi.


I collegi professionali.
Con separate leggi sono stati istituiti i Collegi professionali dei tecnici diplomati.
I Collegi che, per una migliore comprensione chiameremo professionali, hanno per i professionisti diplomati le stesse funzioni che gli Ordini hanno per i professionisti laureati; anch’essi sono Enti di diritto pubblico, sono stati istituiti con leggi dello Stato e sono posti sotto l’alta vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia.
Il legislatore volle usare per essi la denominazione di Collegi, per distinguerli forse dagli Ordini, senza preoccuparsi che da parecchi anni già esistevano altre associazioni con questo nome, con ben diverse funzioni, in quanto a scopi esclusivamente culturali, riguardanti la professione di ingegnere ed architetto. Questa omonimia è stata e continua ad essere, in gran parte, alla base della confusione che oggi molti fanno fra Ordini e Collegi.


I collegi culturali
Il Collegio degli Ingegneri ed Architetti di Milano, per fare un esempio, è una associazione a soli scopi culturali, che esiste fin dal XVI secolo e così, anche se con diverse anzianità, esistono in tutta Italia circa trenta, o forse più, altri Collegi di Ingegneri ed Architetti costituiti anch’essi a soli scopi culturali. Li chiameremo perciò Collegi culturali per distinguerli dai Collegi professionali di diplomati di cui sopra.
E’ evidente che, come si è detto, l’esistenza di questi due tipi di Collegi è sempre stata ed è ancora oggi causa di confusione, di equivoci e di errori.
Certo non si poteva pretendere che con l’istituzione dei Collegi professionali dei diplomati, i nostri vecchi Collegi culturali accettassero di cambiare il proprio nome, storicamente affermato attraverso secoli di attività, nome che è un po’ la loro bandiera, il simbolo di una tradizione che, giustamente, intendono salvaguardare e valorizzare.
A questo punto, si ritiene che una semplicissima legge composta da un solo articolo potrebbe ora rimediare all’errore del legislatore; una legge che conferisse la comune denominazione ufficiale di “Ordine” a tutti gli enti delegati alla conservazione degli Albi e al controllo delle professioni nel pubblico interesse, sia per i laureati che per i diplomati e per tutte le discipline (perciò anche per gli avvocati, i medici, le ostetriche, i commercialisti, i ragionieri, ecc.).


Legge 24 Giugno 1923 n. 1395
Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri ed architetti.


Art. 1 – Il titolo di ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell’articolo 12.

Art. 2 – E’ istituito l’Ordine degli ingegneri e degli architetti inscritti nell’albo di ogni provincia.Per ciascun inscritto nell’albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l’inscrizione.

Art. 3 – Sono inscritti nell’albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all’art. 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all’art. 28 della l. 28 giugno 1874 n. 1938. Potranno essere iscritti nell’albo anche gli ufficiali generali e superiori dell’arma del Genio che siano abilitati all’esercizio della professione a senso del R.D. n. 485 in data 6 settembre 1902.

Art. 4 – Le perizie e gli altri incarichi relativi all’oggetto della professione d’ingegnere e di architetto sono dall’autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell’albo. Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell’opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell’albo.Tuttavia, per ragioni di necessità o di utilità evidente, possono le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi essere affidati a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell’albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

Art. 5 – Gli iscritti nell’albo eleggono il proprio Consiglio dell’Ordine che esercita le seguenti attribuzioni:
I. procede alla formazione e all’annuale revisione e pubblicazione dell’albo, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;
II. stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell’Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
III. dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
IV. vigila alla tutela dell’esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell’Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell’esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della l. 28 giugno 1874 n. 1938, in quanto siano applicabili.

Art. 6 – Omissis.

Art. 7 – Le norme relative alla determinazione dell’oggetto e dei limiti delle due professioni, alla composizione e funzionamento del Consiglio dell’Ordine, alla formazione e annuale revisione dell’albo e le impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonché quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove province, e tutte le altre per l’attuazione della presente legge e di coordinamento, saranno emanate con regolamento, sulla proposta dei Ministri della giustizia, dell’interno, dell’istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere di una commissione di nove componenti, da nominare con decreto Reale, su proposta del Ministro della giustizia, d’accordo con gli altri Ministri interessati. Cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per l’iscrizione nell’albo.

Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all’art. 11 albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per le altre categorie di periti tecnici. Potranno essere iscritti in tali albi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato da scuole Regie pareggiate o parificate. Con apposito Regolamento, sulla proposta dei Ministri dell’interno, della giustizia, dell’istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere della stessa commissione di cui alla prima parte del presente articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi Collegi, la determinazione dell’oggetto e dei limiti dell’esercizio professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione.

Artt. 8–12 – Omissis.


R.D. 23 Ottobre 1925 n. 2537
Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto.


CAPO I DELL’ALBO

Art. 1 – In ogni provincia è costituito l’Ordine degli ingegneri e degli architetti, avente sede nel comune capoluogo.

Art. 2 – Ogni Ordine provvede alla formazione del proprio albo. Quando gli iscritti nell’albo non raggiungano il numero di 25, essi saranno iscritti nell’albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal primo Presidente della Corte di Appello.

Art. 3 – L’albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternità, la residenza. L’iscrizione nell’albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all’esercizio della professione con eventuale indicazione dell’autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data dell’iscrizione.

Art. 4 – Per essere iscritto nell’albo occorre aver superato l’esame di stato per l’esercizio della professione di ingegnere e di architetto, ai sensi del r.d. 31 dicembre 1923 n. 2909, salve le disposizioni dell’art. 60 del presente regolamento. Potranno essere iscritti nell’albo, a termini dell’art. 3, capoverso della l. 24 giugno 1923 n. 1395, anche gli ufficiali generali superiori dall’arma del genio che siano abilitati all’esercizio della professione, ai sensi del r.d. 6 settembre 1902 n. 485.

Art. 5 – Per esercitare in tutto il territorio della Repubblica le professioni di ingegnere e di architetto è necessario aver superato l’esame di stato, a norma del r.d. 31 dicembre 1923 n. 2909, ferme restando le disposizioni transitorie della l. 24 giugno 1923 n. 1395 e del presente regolamento. Soltanto però agli iscritti nell’albo possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all’art. 4 della detta legge 24 giugno 1923 n. 1395, salva in ogni caso l’eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso art. 4 e nell’art. 56 del presente regolamento.

Art. 6 – Non si può essere iscritti nell’albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente.

Art. 7 – La domanda di iscrizione nell’albo deve essere presentata alla Presidenza dell’Ordine, redatta in carta da bollo da lire 2 e munita dei seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana o il certificato dello stato avente trattamento di reciprocità con l’Italia;
c) certificato di residenza;
d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi alla presentazione della domanda;
e) certificato di aver conseguita l’approvazione nell’esame di stato, ai sensi dell’art. 4, prima parte del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo art. 60;
f) dichiarazione di non essere iscritto né di aver domandata l’iscrizione in altro albo d’ingegnere o di architetto.
Non può essere iscritto nell’albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all’art. 28, prima parte, della l. 8 giugno 1874 n. 1938, sull’esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice di procedura penale.

Art. 8 – Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio dell’Ordine deve deliberare sulla domanda di iscrizione nell’albo. La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all’uopo delegato dal Presidente.

Art. 9 – La deliberazione di cui all’art. 8 è notificata all’interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine ne è data comunicazione con lettera ufficiale al procuratore della Repubblica.

Art. 10 – Contro la deliberazione del Consiglio dell’Ordine l’interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale entro un mese dalla notificazione. Entro il medesimo termine può ricorrere anche il procuratore della Repubblica presso il Tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.

Artt. 11-16 – Omissis (superati dal d.m. 1.10.1948 e dal d.m. 10.11.1948)

Art. 17 – Contro la deliberazione del Consiglio Nazionale non è dato alcun mezzo di impugnazione né in via amministrativa né in via giudiziaria, salvo il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione della Repubblica, nei casi di incompetenza o eccesso di potere.

Art. 18 – Le spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli Ordini professionali in ragione del numero degli iscritti. L’ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio Nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli degli Ordini, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell’Ordine.

Art. 19 – Il Consiglio Nazionale stabilirà con proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.

Art. 20 – La cancellazione dall’albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell’art. 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunciata dal Consiglio dell’Ordine, d’ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione.

Art. 21 – Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento all’interessato, il quale ha facoltà di reclamare al Consiglio Nazionale. Cessate le cause che hanno motivata la cancellazione dall’albo, l’interessato può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso al Consiglio Nazionale.

Art. 22 – Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il Consiglio dell’Ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvederà alla revisione dell’albo, portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati, i quali avranno diritto di reclamo al Consiglio Nazionale.

Art. 23 – L’albo, stampato a cura e spese dell’Ordine, è inviato alla Corte d’Appello, ai Tribunali, alle Preture, alla Prefettura ed alle Camere di Commercio aventi sede nel distretto dell’Ordine. Sarà pure rimesso ai Ministeri di grazia e giustizia, dell’interno, dei lavori pubblici, del lavoro e previdenza sociale e dell’istruzione, nonché al Consiglio Nazionale ed agli altri Consigli dell’Ordine. Potrà inoltre essere trasmesso a quegli Enti pubblici e privati che il Consiglio reputerà opportuno e, dietro pagamento, dovrà esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.
Agli uffici ed Enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l’albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e cancellazione dall’albo.

Art. 24 – Non si può far parte che di un solo Ordine di ingegneri e di architetti. Chi si trova iscritto nell’Ordine di una provincia può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un’altra presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall’art. 7 e da un certificato rilasciato dal presidente dell’Ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:

a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;
b) che l’istante è in regola col pagamento del contributo di cui all’art. 37 ed eventualmente di quello stabilito a norma dell’art. 18.
Avvenuta l’iscrizione nell’albo del nuovo Ordine, il Presidente di questo ne darà avviso al Presidente dell’altro onde provveda alla cancellazione.

Art. 25 – Il Consiglio dell’Ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. L’iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio della Repubblica.


CAPO II DELL’ORDINE E DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE

Sezione I – Dell’Ordine

Art. 26 – La convocazione dell’Ordine in adunanza generale è indetta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L’avviso conterrà l’ordine del giorno dell’adunanza.
La validità delle adunanze è data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 27 – Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie. Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall’art. 30 e provvederanno alla elezione dei membri del Consiglio, alla elezione, quando del caso, dei designati per la commissione centrale ed all’approvazione del conto consuntivo dell’anno decorso e del bilancio preventivo per l’anno venturo. Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell’ordine del giorno. Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell’articolo precedente.

Art. 28 – La Presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine; in caso di assenza del Presidente e, dove esista, del Vice-Presidente, il consigliere più anziano fra i presenti assume la Presidenza. Le funzioni di Segretario sono adempiute dal Segretario del Consiglio dell’Ordine, o in sua assenza, dal più giovane fra i consiglieri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Ogni votazione è palese, salvo che l’assemblea, su proposta del Presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell’art. 33.

Sezione II – Del Consiglio dell’Ordine

Art. 29 – Ciascun Ordine degli ingegneri e degli architetti è retto dal Consiglio.

Art. 30 – I componenti del Consiglio dell’Ordine sono eletti dagli iscritti nell’albo, convocati in adunanza ordinaria entro il mese di gennaio.

Artt. 31 e 32 – Omissis.

Art. 33 – L’elezione dei Consiglieri ha sempre luogo a scrutinio segreto. Omissis.

Art. 34 – Omissis. Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo. Omissis.

Art. 35 – Omissis.

Art. 36 – Il Consiglio si aduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio.

Art. 37 – Il Consiglio dell’Ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:
1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
2) prende i provvedimenti disciplinari;
3) cura che siano repressi l’uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l’esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all’autorità giudiziaria;
4) omissis;
5) omissis;
6) dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

Art. 38 – Il Presidente del Consiglio dell’Ordine rappresenta legalmente l’Ordine ed il Consiglio stesso. In caso di assenza del Presidente e, dove esista, del Vice-Presidente, il Consigliere più anziano ne fa le veci.

Art. 39 – Il Segretario riceve le domande di iscrizione nell’albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal Consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell’Ordine e del Consiglio; ha in consegna l’archivio e la biblioteca. In mancanza del Segretario, il Consigliere meno anziano ne fa le veci.

Art. 40 – Il Tesoriere-economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell’Ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario. Deve tenere i seguenti registri:
a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;
b) registro contabile di entrata e di uscita;
c) registro dei mandati di pagamento;
d) inventario del patrimonio dell’Ordine.
In caso di bisogno improrogabile, il Presidente designa un Consigliere per sostituire il Tesoriere-economo.

Art. 41 – Omissis.

Art. 42 – Il Consiglio dell’Ordine può disciplinare con regolamenti interni l’esercizio delle sue attribuzioni.

CAPO III DEI GIUDIZI DISCIPLINARI

Art. 43 – Il Consiglio dell’Ordine è chiamato a reprimere, d’ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell’esercizio della loro professione.

Art. 44 – Il Presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell’imputazione. Udito l’incolpato, su rapporto del Presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.
In caso affermativo, il Presidente nomina il relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l’incolpato a comparire dinanzi al Consiglio dell’Ordine in un termine non minore di giorni quindici per essere sentito e per presentare eventuali documenti a suo discarico.Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l’incolpato, il Consiglio prende le sue deliberazioni. Ove l’incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Art. 45 – Le pene disciplinari che il Consiglio può pronunciare contro gli iscritti all’Albo sono:
1) l’avvertimento;
2) la censura;
3) la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;
4) la cancellazione dall’Albo.
L’avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell’esortarlo a non ricadervi. Esso è dato con lettera del Presidente per delega del Consiglio. La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso. La censura, la sospensione e la cancellazione dall’albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 46 – Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall’albo o pronunciare la sospensione; quest’ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.
Qualora si tratti di condanna che impedirebbe l’iscrizione nell’albo, giusta l’art. 7 del presente regolamento in relazione all’art. 28, parte prima, della l. 8 giugno 1874 n. 1038, è sempre ordinata la cancellazione dall’albo, a norma del precedente articolo 20.

Art. 47 – Chi sia stato cancellato dall’albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:
1) nel caso preveduto dall’art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;
2) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall’albo.
La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative ed, ove non sia accolta, l’interessato può ricorrere in conformità degli artt. 10, 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 48 – Omissis.

Art. 49 – L’incolpato, che sia membro del Consiglio dell’Ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio dell’Ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo Presidente della Corte di Appello.
Contro la deliberazione del Consiglio è ammesso ricorso alla commissione centrale* in conformità degli artt. 13 e 16 del presente regolamento (*ora al Consiglio Nazionale).

Art. 50 – Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all’art. 37 ed, eventualmente all’art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare.

CAPO IV DELL’OGGETTO E DEI LIMITI DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO

Art. 51 – Sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Art. 52 – Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad essa relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla l. 20 giugno 1869 n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto, ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere.

Art. 53 – Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni di ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell’attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all’ultimo comma dell’art. 7 della l. 24 giugno 1923 n. 1395.

Art. 54 – Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d’ingegnere presso gli istituti d’istruzione superiore indicati nell’art. 1 della l. 24 giugno 1923 n. 1395 entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall’art. 6 del r.d. 31 dicembre 1923 n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell’art. 52 del presente regolamento.
Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea ingegnere-architetto presso gli istituti d’istruzione superiore indicati nell’art. 1 della legge entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall’art. 6 del r.d. 31 dicembre 1923 n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell’art. 51 del presente regolamento eccettuate le applicazioni industriali.
La presente disposizione è applicabile anche a coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile nei termini suddetti, ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche.

Art. 55 – Sono escluse dalle disposizioni del presente capo le opere di rilevante importanza che siano assegnate in seguito a pubblico concorso.
Per le opere di rilevante importanza, anche quando siano assegnate in seguito a pubblico concorso, è sempre necessario che la parte tecnica venga eseguita sotto la direzione e responsabilità di persone abilitate all’esercizio della professione di ingegnere, ovvero della professione di architetto purchè si tratti delle opere contemplate dall’art. 52.

Art. 56 – Le perizie e gli incarichi di cui all’art. 4 della legge 24 giugno 1923 n. 1395 possono essere affidati a persone non iscritte nell’albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedano l’opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare, non iscritto nell’albo;
b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi siano nella località professionisti iscritti nell’albo ai quali affidare la perizia o l’incarico.

CAPO V DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 57 – Gli Ordini degli ingegneri e degli architetti ed i rispettivi Consigli sono posti sotto l’alta vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le corti di appello e dei procuratori della Repubblica. Il Ministro per la giustizia vigila alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed all’uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli Ordini ed ai rispettivi Consigli.

Omissis.

Art. 58 – Quando nel presente regolamento si fa menzione di un’autorità giudiziaria, s’intende quella che ha giurisdizione nel capoluogo dell’Ordine.

CAPO VI DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE

Art. 59 – Omissis.

Art. 60 – I diplomi menzionati nell’art. 1 della l. 24 giugno 1923 n. 1395 costituiscono agli effetti dell’iscrizione, il titolo di cui all’art. 7, lettera e) per coloro che li hanno conseguiti entro il 31 dicembre 1924, a termini dell’art. 31 del r.d.l. 25 settembre 1924 n. 1585, ovvero li conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall’art. 6 del r.d. 31 dicembre 1923 n. 2909.

Art. 61 – Il grado accademico di ingegnere o di architetto, conferito prima della pubblicazione della l. 24 giugno 1923 n. 1395, indipendentemente da ogni esame, in seguito a giudizio tecnico su pubblicazioni o su lavori, è considerato equipollente, agli effetti della legge predetta e del presente regolamento, al grado conferito da uno degli istituti indicati nell’art. 1 della legge medesima, in base agli esami stabiliti dalle norme dell’istruzione superiore.

Art. 62 – Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei comuni, e che si trovino iscritti nell’albo degli ingegneri ed architetti, sono soggetti alla disciplina dell’Ordine per quanto riguarda l’eventuale esercizio della libera professione. I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.
Per l’esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell’amministrazione da cui il funzionario dipende. E’ riservata alle singole amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri funzionari corrispettivi per le prestazioni compiute per Enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.
Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario. La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una commissione.

Art. 63 – Per i funzionari delle pubbliche amministrazioni l’iscrizione nell’albo non può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Artt. 64-74 – Omissis.


Legge 25 Aprile 1938 n. 897
Norme sulla obbligatorietà dell’iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi*


Art. 1 – Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari e i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.

Art. 2 – Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i provvedimenti disciplinari.

Art. 7 – Quando a norma dei vigenti ordinamenti professionali l’iscrizione di professionisti stranieri negli albi sia ammessa sotto la condizione di reciprocità, la condizione stessa è comprovata mediante attestazione insindacabile del Ministero degli affari esteri.
La precedente disposizione non si applica quando per l’iscrizione dello straniero nell’albo sia richiesta dal regolamento professionale l’esistenza di uno speciale accordo internazionale. Non si applica neppure quando l’accordo internazionale, pur non essendo preveduto dal regolamento professionale, ammette tuttavia la predetta iscrizione.

*Sono da ritenere tuttora in vigore solo gli artt. 1, 2 e 7, essendo i rimanenti venuti meno per effetto dell’abrogazione, avvenuta con d.lg.lt. 23 novembre 1944 n. 369, dell’ordinamento sindacale fascista attuato con la l. 3 aprile 1926 n. 563 e con il r.d. 1 luglio 1926 n. 747.


D. Lgs. Lgt. 23 Novembre 1944 n. 382
Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali

Artt.
Capo I – Del Consiglio degli Ordini e Collegi professionali 1–9
Capo II – Delle Commissioni centrali 10–14
Capo III – Disposizioni comuni 15-17


CAPO I DEL CONSIGLIO DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

Art. 1 – Le funzioni relative alla custodia dell’albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell’Ordine o Collegio, a termini dell’art. 1 del r.d.l. 24 gennaio 1924 n. 103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell’albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.

Art. 2 – I componenti del Consiglio sono eletti dall’assemblea degli iscritti nell’albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine o Collegio di cui convoca e presiede l’assemblea. Il Presidente deve in ogni modo convocare l’assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti. I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

Art. 3 – L’assemblea per l’elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso, spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell’avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive. L’avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l’indicazione dell’oggetto dell’adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché il luogo, il giorno e l’ora per l’eventuale votazione di ballottaggio. L’assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Art. 4 – Nell’assemblea per l’elezione del Consiglio, un’ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinchè diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.  Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5 – Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il Presidente dichiara nuovamente convocata l’assemblea per le votazioni di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d’iscrizione, il maggiore di età.

Art. 6 – Contro i risultati dell’elezione ciascun professionista iscritto nell’albo può proporre reclamo al Consiglio Nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 7 – Il Consiglio provvede all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine o Collegio e propone all’approvazione dell’assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.
Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine o Collegio, stabilire a una tassa annuale, una tassa per l’iscrizione nel registro dei praticanti e per l’iscrizione nell’albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.
Ferma rimanendo l’efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l’esercizio della professione a carico degli iscritti nell’albo.

Art. 8 – Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.
In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.
Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio Nazionale. Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell’albo, che lo coadiuva nell’esercizio delle funzioni predette.

Art. 9 – Le disposizioni di cui all’articolo precedente circa la nomina del commissario e del comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

CAPO II DEI CONSIGLI NAZIONALI

Art. 10 – I Consigli Nazionali per le professioni indicate dell’art. 1 sono costituiti presso il Ministero di grazia e giustizia e sono formati di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione. Il Consiglio Nazionale è formato di un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.

Art. 11 – Nelle elezioni prevedute dal presente capo s’intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.
In caso di parità di voti si applica la disposizione dell’art. 5, comma secondo. Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l’osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

Art. 12 – Quando gli iscritti appartengono ad unico albo con carattere nazionale, il Consiglio Nazionale è eletto dall’assemblea ed è formato di nove componenti. Per l’elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative all’elezione del Consiglio.

Art. 13 – I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade il Consiglio Nazionale. Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e del Consiglio Nazionale. In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all’elezione si presume la rinunzia all’ufficio di componente del Consiglio. I componenti dei Consigli Nazionali restano in carica tre anni.

Art. 14 – I componenti dei Consigli Nazionali eleggono nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.
I Consigli predetti esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell’albo per le spese del proprio funzionamento.

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15 – I componenti del Consiglio o del Consiglio Nazionale devono essere iscritti nell’albo. Essi possono essere rieletti Fino all’insediamento del nuovo Consiglio o del nuovo Consiglio Nazionale, rimane in carica il Consiglio o il Consiglio Nazionale uscente.

Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti il Consiglio Nazionale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nel Consiglio Nazionale stesso. Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o del Consiglio Nazionale.

Art. 16 – Per la validità delle sedute del Consiglio o del Consiglio Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del Presidente del Consiglio, del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio Nazionale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per l’iscrizione nell’albo.

Art. 17 – Per l’adempimento delle funzioni indicate nell’art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e il Consiglio Nazionale esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.