Sicurezza Prevenzione Incendi

Proroga scadenze in materia antincendio

Si porta a conoscenza degli iscritti che nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 70 del 17.03.2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono presenti alcune norme attinenti aspetti relativi alla prevenzione incendi ed in particolare gli articoli:
Art. 4, comma 2  (Disciplina delle aree sanitarie temporanee)
Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e alla assistenza per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. omissis.
Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)
comma 1
. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.

In tale comma ricadono, in particolare, i procedimenti ed i controlli di cui al D.P.R. 151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015.
comma 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
In tale comma ricadono, in particolare, le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art 5 del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all’art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i.

Circolare n. 3/20 – Corso 818 del 14 Febbraio 2020

Pubblichiamo la circolare n. 3/20 relativa all’organizzazione del corso 818 “La progettazione antincendio nel caso di attività soggette non normate con l’utilizzo del Codice (D.M. 3.8.2015 – D.M. 12.4.2019): esempi di progetti di prevenzione incendi” in programma il prossimo 14 Febbraio.
N.B. REPLICA DI QUELLO EFFETTUATO L’11.10.2019
circolare
locandina
riepilogo normativo

Circolare n. 18/19 – Corso “La progettazione antincendio nel caso di attività soggette NON normate con l’utilizzo del Codice (D.M.3/8/2015-D.M.12/4/2019): esempi di progetti di prevenzione incendi”

Pubblichiamo la circolare n. 18/19 relativa al corso “La progettazione antincendio nel caso di attività soggette non normate con l’utilizzo del Codice (DM 3/8/2015-DM 12/4/2019): esempi di progetti di prevenzione incendi” in programma il prossimo 11 Ottobre 2019.

circolare-n-18-19-corso-818-del-11-10-19

locandina-corso-11-10-2019

Eliminazione doppio binario per istanze di sicurezza antincendio – Decreto M.I. 12 Aprile 2019

Il documento  prevede per le attività non normate da Regole Tecniche Verticali specifiche l’obbligo di utilizzare il DM 3 agosto 2015 (comunemente definito CODICE) abrogando nel contempo le RTV di alcune attività.
Il Decreto, sotto riportato, entrerà in vigore “il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella  G.U.”
x Commissione SA
ing. Aurelio Menoni
decreto 12.4.2019

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